Tutela lavoratrici post partum: vietati lavori pesanti e trasporto pesi. Le regole | LeggiOggi (2024)

Le lavoratrici addette al trasporto e al sollevamento pesi hanno diritto alla tutela prevista per le donne in gravidanza e post partum a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione del rischio da parte dell’azienda. A dirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 2 aprile scorso.

L’ente, al fine di dare indicazioni uniformi a livello nazionale, ha sottolineato che il divieto di adibire le lavoratrici a talune attività dannose per la salute, dall’inizio della gravidanza sino al settimo mese di vita del bambino, è riconosciuto a coloro che svolgono mansioni di trasporto e sollevamento pesi, per il semplice fatto di rendere tali prestazioni.

Un chiarimento importante, posto che la tutela citata prevede di assegnare mansioni alternative alla lavoratrice. Nel caso in cui ciò sia impossibile, l’interessata ha diritto all’interdizione anticipata o posticipata dal lavoro.

Analizziamo la disciplina nel dettaglio.

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Tutela lavoratrici post partum: congedo obbligatorio

La lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro nel periodo che intercorre tra:

  • Due mesi precedenti la data presunta del parto (cui si somma l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
  • Tre mesi successivi al parto.

Il calcolo dei due mesi deve avvenire a ritroso, senza considerare la data presunta del parto, indicata nel certificato di gravidanza.

Altresì è possibile:

  • Lavorare nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, fruendo così dell’astensione obbligatoria per il mese precedente il parto e i quattro successivi;
  • Posticipare i cinque mesi di astensione esclusivamente dopo il parto.

Tutela lavoratrici post partum: astensione anticipata

La lavoratrice può non prestare attività lavorativa, prima dell’inizio del periodo obbligatorio, in presenza di:

  • Gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa;
  • Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del nascituro;
  • Attività lavorative faticose o insalubri ovvero che espongono la lavoratrice ad un rischio per la sicurezza e la salute (e la stessa non possa essere spostata ad altre mansioni).

Nelle ipotesi appena citate, l’organo competente (ITL o ASL in caso di gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose) dispone l’astensione dal lavoro sino all’inizio del periodo obbligatorio.

Tutela lavoratrici post partum: interdizione posticipata

Una volta terminata la maternità obbligatoria è possibile prorogare l’astensione dal lavoro sino a sette mesi dopo il parto, in presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della lavoratrice ovvero lavori pericolosi, faticosi o insalubri, con impossibilità di adibizione dell’interessata ad altre mansioni.

Il provvedimento di interdizione post partum è adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, anche su richiesta della lavoratrice, sulla base di:

  • Eventuale accertamento medico da parte dell’ASL;
  • Verifica circa l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Tutela lavoratrici post partum: trattamento economico

I periodi non lavorati a seguito di astensione anticipata, obbligatoria e posticipata, sono coperti con un’apposita indennità economica erogata dall’INPS, calcolata in misura pari all’80% della retribuzione, relativa al periodo di paga precedente l’inizio dell’assenza.

Di norma le somme vengono anticipate dal datore in busta paga per conto dell’Istituto di previdenza. Eccezion fatta per una serie tassativa di ipotesi in cui il pagamento avviene direttamente dall’INPS, tra cui si citano:

  • Lavoratori agricoli;
  • Addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro senza Cassa integrazione;
  • Lavoratori dipendenti di aziende in procedura concorsuale (ad esempio fallimento e concordato preventivo).

Tutela lavoratrici post partum: condizioni lavorative

Al datore di lavoro, nel periodo che intercorre dall’inizio della gravidanza sino ai sette mesi di età del bambino, è fatto divieto di adibire la lavoratrice a:

  • Trasporto e sollevamento pesi;
  • Lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

In queste ipotesi l’azienda è tenuta a modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, il datore, con comunicazione contestuale all’Ispettorato territoriale del lavoro, può:

  • Assegnare alla lavoratrice mansioni inferiori, mantenendo inalterata qualifica e retribuzione;
  • In alternativa, attribuire mansioni superiori.

A fronte dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la stessa ha diritto all’interdizione anticipata e / o posticipata dal lavoro.

Tutela lavoratrici post partum: trasporto e sollevamento pesi

La lavoratrice addetta a mansioni che prevedono il trasporto e il sollevamento pesi, ottiene la tutela appena citata a prescindere da qualsiasi valutazione del rischio, riportata nell’apposito documento aziendale.

Questa la posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro espressanella nota del 2 aprile scorso.

In particolare, continua l’INL, anche laddove il rischio alla salute, riguardante il trasporto e il sollevamento pesi, non sia stato contemplato dall’azienda nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la semplice adibizione della lavoratrice a mansioni che prevedono il trasporto ed il sollevamento pesi, costituisce requisito sufficiente per ottenere le tutele di legge ed eventualmente il provvedimento di interdizione al lavoro.

Resta comunque salva la valutazione circa l’impossibilità di adibire l’interessata ad altre mansioni.

Tutela lavoratrici post partum: termine da riportare nel provvedimento di interdizione

La nota INL affronta altresì il tema relativo alla durata dell’interdizione posticipata. In tal senso, nelle ipotesi di parto avvenuto in data antecedente quella presunta, l’Ispettorato, sulla falsariga di quanto precisato dall’INPS con la circolare numero 69/2016, sottolinea che:

  • Il provvedimento di interdizione dovrà riportare la data effettiva del parto e da questa far decorrere sette mesi;
  • Lo stesso documento aggiungerà al termine appena citato i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto.

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Tutela lavoratrici post partum: vietati lavori pesanti e trasporto pesi. Le regole | LeggiOggi (2024)

FAQs

Cosa prevede la normativa a tutela delle lavoratrici madri? ›

I diritti delle madri lavoratrici prevedono la possibilità ad assentarsi dal lavoro per effettuare visite e accertamenti usufruendo di permessi retribuiti. L'obbligo per la donna sarà quello di presentare successivamente un certificato che attesti la data e l'ora in cui si sono svolti gli esami o la visita.

Quali sono le mansioni incompatibili con il puerperio? ›

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Quali tra questi lavori è vietato per le lavoratrici in stato di gravidanza? ›

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico.

In quale circostanza si applica il divieto assoluto di adibire al lavoro la lavoratrice madre? ›

L'articolo 7 fa divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto al “trasporto e sollevamento di pesi” e ai “lavori pericolosi, faticosi e insa- lubri” elencati all'allegato A (ex art.

Quali sono le misure di tutela? ›

Misure di tutela
  • sostituzione e riduzione.
  • valutazione del rischio.
  • misure tecniche, organizzative, procedurali.
  • misure igieniche.
  • informazione e formazione.
  • esposizione non prevedibile.
  • operazioni lavorative particolari.
Feb 22, 2023

Come viene tutelata la lavoratrice madre? ›

L'attuazione delle tutele avviene tramite la modifica delle mansioni ed eventuale spostamento. L'inosservanza di queste tutele da parte del datore è punibile con l'arresto fino a 6 mesi. Congedo di maternità: si tratta di un periodo, flessibile, di astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi.

Che diritti ha una mamma lavoratrice? ›

Oltre all'astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, la legge italiana consente a entrambi i genitori (se lavoratori dipendenti) di usufruire, nei primi 8 anni di vita del bambino, del diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi al massimo.

Qual è stata la prima legge a tutela delle donne lavoratrici madri in Italia? ›

La tutela della lavoratrici madri è stata così attuata con l'emanazione della Legge 1204/1971, integrata successivamente dalla Legge n. 903 del 1977 e dalla Legge 53/2000. La materia della tutela delle lavoratrici madri, tuttavia, è stata ridisegnata in una logica paritaria (vedi voce Discriminazioni di genere) dal D.

Cosa spetta alle mamme lavoratrici? ›

Cosa spetta alle donne in gravidanza 2024? A chi partorisce (solo dal secondo figlio in su) spetta il bonus mamme lavoratrici 2024, ovvero un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 3.000€.

Come funziona il bonus mamme lavoratrici 2024? ›

Introdotto dalla legge di Bilancio 2024, prevede un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, esteso per il 2024 anche alle lavoratrici con 2 figli.

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